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Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti: le novità del DLgs 148/2026

By Ottobre 21, 2026 No Comments

La disciplina fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti è stata aggiornata dal DLgs 148/2026, che introduce nuove disposizioni per la determinazione del fringe benefit e chiarisce alcuni aspetti applicativi della normativa.

Le modifiche riguardano i criteri di calcolo del valore imponibile, il trattamento delle diverse tipologie di alimentazione e il regime transitorio previsto per determinati veicoli.

Per le aziende diventa quindi importante verificare le condizioni di assegnazione delle auto e applicare correttamente le regole fiscali previste.

Le nuove regole per il calcolo del fringe benefit

L’art. 2 del DLgs 148/2026, decreto correttivo del cosiddetto Omnibus, interviene sulla determinazione del valore imponibile delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

La regola generale prevede che il fringe benefit sia calcolato applicando una percentuale del 50% al costo chilometrico ACI, riferito a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.

Sono previste percentuali ridotte per alcune tipologie di veicoli:

  • 10% per le auto elettriche;
  • 20% per le auto ibride plug-in;
  • 50% per le altre tipologie di alimentazione.

Non è invece prevista una riduzione specifica per le auto mild hybrid e full hybrid, che rientrano quindi nella percentuale ordinaria.

La normativa stabilisce inoltre che, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit venga aumentato del 50%. Questa disposizione si applica a tutte le tipologie di alimentazione, comprese le auto elettriche e ibride plug-in.

Accessori e importi a carico del dipendente

Tra gli aspetti disciplinati dal decreto rientra anche il trattamento degli accessori opzionali non inclusi nelle tabelle ACI e non acquistati dal dipendente.

Per questi elementi è previsto un incremento forfettario del 5% del valore del fringe benefit. Gli importi eventualmente corrisposti dal dipendente per l’utilizzo dell’auto aziendale, invece, riducono il valore del beneficio imponibile.

Il regime transitorio: quali regole si applicano?

Il DLgs 148/2026 prevede specifiche disposizioni transitorie per alcune auto aziendali, con l’obiettivo di salvaguardare determinate situazioni pregresse.

In particolare, il precedente regime fiscale, basato sulle percentuali differenziate in funzione delle emissioni di CO₂ (25%, 30%, 50% e 60%), continua ad applicarsi fino al quinto anno per:

  • le auto concesse in uso promiscuo dal 2020 al 2024;
  • le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e concesse in uso promiscuo nel 2025.

Rientrano nel regime precedente anche le auto consegnate nella seconda metà del 2025. Il regime transitorio segue inoltre il veicolo anche in caso di successiva riassegnazione a un altro dipendente.

Cosa devono verificare le aziende?

Le modifiche normative rendono necessaria una verifica delle auto aziendali assegnate in uso promiscuo, per individuare il corretto trattamento fiscale e applicare le disposizioni pertinenti.

In particolare, le aziende dovrebbero controllare la data di prima immatricolazione, le date di ordine e consegna del veicolo, il regime fiscale applicabile, la presenza di accessori opzionali e gli eventuali importi corrisposti dal dipendente.

È inoltre opportuno verificare la corretta gestione dei cedolini paga e degli eventuali conguagli, così da garantire un trattamento coerente con la disciplina vigente.

Conclusioni

Le novità introdotte dal DLgs 148/2026 richiedono alle imprese un’attenta valutazione delle auto concesse in uso promiscuo, soprattutto in presenza di veicoli soggetti a regimi fiscali differenti o alle disposizioni transitorie.

Una corretta ricognizione del parco auto aziendale e delle condizioni di assegnazione consente di individuare il trattamento fiscale applicabile e di gestire con maggiore precisione gli adempimenti in busta paga.