Dal 2 agosto 2026 sono diventati operativi nuovi obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 dell’AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale.
Le nuove disposizioni riguardano, in particolare, fornitori e utilizzatori di determinati sistemi di IA e introducono specifici obblighi di informazione ed etichettatura per i contenuti generati o manipolati artificialmente.
Un cambiamento rilevante per imprese e organizzazioni che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto quando questi strumenti interagiscono direttamente con le persone o producono contenuti testuali, audio, immagini e video.
Quando è necessario informare l’utente dell’interazione con l’IA
Uno degli obblighi principali riguarda i sistemi di intelligenza artificiale progettati per interagire direttamente con le persone fisiche.
I fornitori di questi sistemi, come ad esempio chatbot utilizzati per l’assistenza clienti, la gestione dei reclami o l’e-commerce, devono progettare gli strumenti in modo tale che l’utente sia informato del fatto di stare interagendo con un sistema di IA.
L’obbligo non si applica quando l’origine artificiale dell’interazione risulta già evidente per una persona ragionevolmente informata e attenta.
Sono inoltre previste specifiche eccezioni per determinati sistemi autorizzati dalla legge nell’ambito delle attività di prevenzione, accertamento o perseguimento dei reati.
Contenuti generati dall’intelligenza artificiale: obblighi di marcatura
Particolare attenzione viene riservata ai sistemi in grado di generare contenuti sintetici.
I fornitori di sistemi di IA che producono o manipolano contenuti audio, immagini, video o testi devono adottare misure che consentano di identificare gli output come generati o modificati artificialmente.
La marcatura deve avvenire attraverso strumenti leggibili meccanicamente, come filigrane o metadati, con l’obiettivo di rendere riconoscibile l’origine artificiale del contenuto.
Per alcuni sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, l’applicazione di questi obblighi è stata differita al 2 dicembre 2026.
Restano inoltre previste alcune eccezioni, ad esempio per i sistemi utilizzati esclusivamente come supporto all’editing standard e che non modificano in modo sostanziale i dati o il significato del contenuto originale.
Deepfake e contenuti destinati a informare il pubblico
Gli obblighi di trasparenza riguardano anche gli utilizzatori dei sistemi di IA.
Chi utilizza l’intelligenza artificiale per generare o manipolare immagini, contenuti audio o video che costituiscono un deepfake deve rendere nota l’origine artificiale del contenuto.
Lo stesso principio riguarda anche i testi generati o manipolati dall’IA pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse generale.
In questi casi, l’origine artificiale deve essere comunicata in modo chiaro e percepibile.
Il ruolo della revisione umana e del controllo editoriale
Gli orientamenti della Commissione europea hanno chiarito alcuni aspetti importanti relativi ai testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale.
L’obbligo di trasparenza può infatti non applicarsi quando il contenuto è stato sottoposto a una reale revisione umana o a un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica mantiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.
La revisione umana non può tuttavia limitarsi a un controllo formale.
Deve trattarsi di un esame consapevole e sostanziale del contenuto, effettuato da persone in grado di esprimere un giudizio professionale sulle materie trattate. Anche il fact-checking rappresenta un elemento minimo di questo processo di verifica.
Allo stesso modo, il controllo editoriale deve essere effettivo e consentire al soggetto responsabile di approvare, modificare o rifiutare il contenuto sulla base di valutazioni sostanziali.
Le sanzioni previste
La violazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 50 dell’AI Act può comportare sanzioni amministrative particolarmente rilevanti.
Le sanzioni possono arrivare fino a 15 milioni di euro oppure, nel caso delle imprese, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, qualora tale importo risulti superiore.
Per le PMI e le start-up sono previste modalità specifiche di applicazione, tenendo conto dell’importo o della percentuale più favorevole.
Conclusioni
L’entrata in vigore degli obblighi di trasparenza rappresenta un ulteriore passo verso una regolamentazione più concreta dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
Per le imprese non è più sufficiente interrogarsi esclusivamente su come utilizzare questi strumenti: diventa fondamentale comprendere anche quando e come rendere riconoscibile l’intervento dell’IA.
Chatbot, contenuti sintetici, immagini generate artificialmente e deepfake richiedono oggi una maggiore attenzione sotto il profilo della trasparenza e della responsabilità.
Per questo motivo, le aziende che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero verificare le proprie procedure e comprendere quali obblighi trovano applicazione nella loro specifica attività.