Diritto fiscale

Novità fiscali per gli Enti non commerciali dal 1° gennaio 2026

By Ottobre 29, 2025 No Comments

A partire dal 1° gennaio 2026, il regime fiscale per gli Enti non commerciali e le associazioni culturali subirà cambiamenti significativi. Le modifiche derivano dall’entrata a regime del Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS) e dalla nuova normativa IVA, che interesserà tutti gli enti associativi, indipendentemente dalla loro iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Modifiche introdotte dal Codice del Terzo Settore (CTS)

Il Titolo X del CTS disciplina specificamente gli Enti del Terzo Settore (ETS) e introduce norme rilevanti anche per chi non si iscrive al RUNTS.
Le associazioni culturali devono valutare preventivamente le soluzioni più adeguate, per evitare la perdita di benefici fiscali.

Dal 2026, non sarà più possibile usufruire di:

  • Decommercializzazione dei corrispettivi specifici (art. 148, comma 3, TUIR) per attività svolte in favore dei soci. Rimangono escluse solo le quote associative (art. 148, comma 1, TUIR).
  • Regime agevolato ex L. 398/91, applicabile solo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Soluzioni alternative per associazioni culturali

Per attenuare gli effetti delle nuove regole fiscali, le associazioni possono considerare una duplice possibilità, l’iscrizione al RUNTS e l’acquisizione della qualifica di ETS, per accedere a regimi agevolativi fiscali dedicati oppure l’assunzione della forma di APS (Associazione di Promozione Sociale), con benefici fiscali specifici.

Le APS potranno infatti beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:

  • Mantenere la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici (art. 85 CTS);
  • Accedere al regime speciale forfetario (art. 86 CTS), valido sia ai fini IVA sia per le imposte sui redditi;
  • Applicare il regime forfetario ex art. 145 TUIR, ancora disponibile per enti non commerciali “non ETS”.

Novità IVA dal 2026

Dal 1° gennaio 2026, cesserà il regime di decommercializzazione IVA (art. 4, comma 4, DPR 633/72). Le prestazioni verso soci e associati diventeranno operazioni rilevanti IVA, anche se generalmente esenti (art. 10, comma 4, lett. a, DPR 633/72).

Implicazioni principali:

  • Obbligo di fatturazione e registrazione per tutte le attività verso i soci;
  • Possibilità di usufruire della dispensa dagli adempimenti IVA (art. 36-bis DPR 633/72), con indetraibilità dell’IVA sugli acquisti.

Per beneficiare dell’esenzione, l’ente deve:

  • Rispettare il divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione;
  • Adeguare lo statuto alle clausole previste dall’art. 10, comma 5, DPR 633/72 o a quelle del CTS.

In conclusione

Le nuove regole fiscali che entreranno in vigore dal 2026 rendono necessario per gli enti non commerciali e in particolare per le associazioni culturali una valutazione attenta e preventiva delle proprie scelte organizzative.

Ogni realtà dovrà infatti decidere quale strada intraprendere: iscriversi al RUNTS per acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore, trasformarsi in Associazione di Promozione Sociale, oppure rimanere nel regime forfetario previsto dall’articolo 145 del TUIR.

Una decisione consapevole non è soltanto una questione di adempimento, ma rappresenta un’opportunità per preservare i benefici fiscali ancora disponibili, assicurarsi la piena conformità alle nuove norme e, allo stesso tempo, migliorare l’efficienza nella gestione amministrativa e contabile dell’ente.