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Tassazione delle cripto-attività: cosa cambia dal 1° gennaio 2026

By Marzo 18, 2026 Marzo 23rd, 2026 No Comments

La normativa fiscale sulle cripto-attività è in continua evoluzione. Dal 1° gennaio 2026 entrano in vigore importanti modifiche che incidono sulla tassazione delle plusvalenze e dei proventi derivanti dall’uso delle criptovalute.

In particolare, la legge di bilancio 2026 introduce un aumento dell’imposta sostitutiva, elimina la franchigia minima e crea un regime speciale per alcune stablecoin, rafforzando il quadro fiscale già previsto dalla legge di bilancio 2025.

Aumento della tassazione sulle plusvalenze da cripto-attività

A partire dal 2026, l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività passa dal 26% al 33%, applicabile:

  • al regime dichiarativo;
  • al risparmio amministrato;
  • al risparmio gestito.

Questo incremento comporta un aumento rilevante del carico fiscale per tutti gli investitori, indipendentemente dalla modalità di gestione scelta.

Eliminazione della franchigia di 2.000 euro

Un’altra novità riguarda l’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro. Di conseguenza, anche le plusvalenze di importo contenuto diventano fiscalmente rilevanti e devono essere assoggettate a tassazione, senza alcuna soglia minima di esenzione.

Scambi tra cripto con medesima funzionalità economica

Non tutte le operazioni generano automaticamente un’imposizione fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di scambio tra cripto-attività con la stessa funzione economica, non si realizza una plusvalenza imponibile.
In questi casi, il valore fiscale della cripto acquisita coincide con il valore di carico della cripto ceduta. Ad esempio, se si scambiano bitcoin con ether, il costo fiscalmente riconosciuto degli ether sarà pari al valore di acquisto dei bitcoin ceduti.

Come calcolare le plusvalenze e i redditi (art. 68 TUIR)

La plusvalenza imponibile si determina come la differenza tra:

  • il corrispettivo percepito o il valore normale delle attività permutate;
  • il costo o valore di acquisto delle cripto-attività.

I redditi derivanti dalla mera detenzione sono tassati sulla base di quanto percepito, senza possibilità di dedurre costi o oneri. È quindi essenziale mantenere una documentazione precisa del costo di acquisto, altrimenti il costo fiscale è considerato pari a zero, aumentando l’imponibile.

Tassazione dello staking di criptovalute

I proventi derivanti dallo staking (deposito di criptovalute per supportare la rete blockchain) sono tassati al 33% sull’intero ammontare percepito, senza deduzione di commissioni trattenute dal gestore della piattaforma.

Regime speciale 2026 per le stablecoin in euro

Il disegno di legge di bilancio 2026 introduce un trattamento fiscale favorevole per le stablecoin denominate in euro:

  • Aliquota ridotta al 26% (invece del 33%);
  • Nessuna plusvalenza realizzata in caso di conversione tra euro e token ancorati all’euro;
  • Neutralità fiscale anche per il rimborso in euro del valore nominale.

Questa misura offre maggiore stabilità fiscale per i token assimilabili alla moneta elettronica.

Imposta di bollo e imposta sul valore delle cripto-attività

Restano valide le regole sull’imposta di bollo e sull’imposta sul valore delle cripto-attività, con:

  • aliquota proporzionale 2 per mille;
  • limite massimo 14.000 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’imposta si applica anche alle criptovalute detenute su wallet personali o presso intermediari non residenti, coprendo sia privati che società commerciali.

Conclusioni

Il quadro normativo 2026 rafforza la tassazione delle cripto-attività, con alcune eccezioni favorevoli per le stablecoin in euro. Per gli investitori e le aziende diventa quindi fondamentale:

  • ricostruire correttamente i costi fiscali;
  • tracciare tutte le operazioni;
  • pianificare consapevolmente la detenzione e l’utilizzo degli asset digitali.

Una gestione accurata riduce il rischio di errori fiscali e ottimizza il carico tributario.